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È possibile sottoporsi ad esami e controlli mantenendo l’anonimato?
Sì, in alcuni Centri Diagnostico-Clinici è possibile mantenere l’anonimato (completa assenza dei dati della persona/utente – non viene richiesto alcun documento); in altri, invece, il test è strettamente confidenziale (la persona/utente fornisce i propri dati solo all’operatore che effettua il test, il quale li conserva e li tratta in modo riservato – Decreto Legislativo 30/06/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2003, Suppl. Ordinario n.123). La Legge n. 135 dell’8 giugno 1990 sancisce che gli operatori sanitari qualora, “nell’esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS ovvero di un caso di infezione da HIV sono tenuti a prestare la necessaria assistenza, adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita”. Inoltre, tale normativa stabilisce che “nessuno possa essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse”. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, “nell’ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni di sangue da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire all’identificazione delle persone interessate (art. 5, comma 3). “La comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona alla quale tali esami sono riferiti o ai suoi tutori legali” (art. 5 comma 4). In ogni caso, fornire i propri dati all’operatore, prima del prelievo per il test HIV, ha il solo fine di tutelare la persona affinché il risultato possa essere consegnato solo a lei.